Art. 1.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178).

      1. L'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, nella parte in cui dispone che il personale docente non universitario in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, si interpreta nel senso che hanno comunque diritto al mantenimento delle funzioni didattiche anche coloro che abbiano maturato il triennio di insegnamento sulla base dei contratti in essere presso gli ISEF alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 178 del 1998.
      2. Ai fini di cui al comma 1, per mantenimento delle funzioni didattiche deve intendersi l'affidamento di funzioni didattiche corrispondenti, per competenze disciplinari e per livello di prestazioni, a quelle esercitate presso gli ISEF.